Esempio: bene o servizio il cui prezzo comprensivo di iva è di € 135,00 ad aliquota del 20%
Ø Si procede allo scorporo dell’iva con il calcolo dell’imponibile con aliquota al 20%:
o 135,00/1,20 = € 112,50 è l’imponibile del nostro prodotto o servizio
o L’importo dell’iva al 20% è € 135,00-€ 112,50= € 22,50
Ø Dopo il calcolo dell’imponibile (nel ns. esempio pari ad € 112,50) si procede ad applicare l’iva, questa volta con la nuova aliquota al 21%)
o 112,50 x 1,21 = € 136,125 nuovo prezzo di vendita
Multiplanning s.r.l.
Studio Associato Alaia
Entrata in vigore Il DL 13.8.2011 n. 138 è in vigore dal 13.8.2011. Variazioni dei limiti Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento.
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Variazioni dei limiti relativi all'uso del contante, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore |
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Ambito temporale di riferimento |
Soglia |
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Fino al 29.4.2008 |
12.500,00 euro |
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Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 |
5.000,00 euro |
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Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 |
12.500,00 euro |
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Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 |
5.000,00 euro |
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Dal 13.8.2011 |
2.500,00 euro |
Dal 17 Settembre 2011 l’IVA al 21 per cento
a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o dellaspedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
a decorrere dalle
operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 138/2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta), è stato previsto che:
l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%; i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72), per calcolare l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il "metodo matematico", senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il "metodo percentuale" di scorporo