Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa di oggi 23 novembre ha
reso noto che sta per essere pubblicato in G.U. un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che prevede la
riduzione del versamento dell’acconto Irpef 2011 di 17 punti
percentuali
. In questo modo l’acconto IRPEF dovuto entro il 30 novembre ammonterà
all’82%, anziché al 99%, la differenza sarà versata con il pagamento del saldo.

 

Esempio: bene o servizio il cui prezzo comprensivo di iva è di € 135,00 ad aliquota del 20%

 

Ø Si procede allo scorporo dell’iva con il calcolo dell’imponibile con aliquota al 20%:

o 135,00/1,20 = € 112,50 è l’imponibile del nostro prodotto o servizio

o L’importo dell’iva al 20% è € 135,00-€ 112,50= € 22,50

 

Ø Dopo il calcolo dell’imponibile (nel ns. esempio pari ad € 112,50) si procede ad applicare l’iva, questa volta con la nuova aliquota al 21%)

o 112,50 x 1,21 = € 136,125 nuovo prezzo di vendita

Multiplanning s.r.l.

Studio Associato Alaia

 

Entrata in vigore

Il DL 13.8.2011 n. 138 è in vigore dal 13.8.2011.

Variazioni dei limiti

Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento.

Variazioni dei limiti relativi all'uso del contante, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore

Ambito temporale di riferimento

Soglia

Fino al 29.4.2008

12.500,00 euro

Dal 30.4.2008 al 24.6.2008

5.000,00 euro

Dal 25.6.2008 al 30.5.2010

12.500,00 euro

Dal 31.5.2010 al 12.8.2011

5.000,00 euro

Dal 13.8.2011

2.500,00 euro

Dal 17 Settembre 2011 l’IVA al 21 per cento

a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.

 

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o dellaspedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

 

a decorrere dalle

operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 138/2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta), è stato previsto che:

 l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%;

 i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72), per calcolare l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il "metodo matematico", senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il "metodo percentuale" di scorporo

Informazioni aggiuntive